FONDAZIONE SILVIO BUZZI

Via Girolamo Felisatti, 49 43123 – Ravenna

IBAN IT 65 F 06270 13100 CC0000097337


Ricerca sul cancro - CRM197 - Fondazione Silvio Buzzi

Articolo 1 Costituzione – sede – delegazioni

E’ costituita una Fondazione denominata “Silvio Buzzi” con sede in Ravenna alla Via Girolamo Felisatti, 49 43123 - Ravenna. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La Fondazione opera nell’ambito del territorio nazionale e puo’ pertanto aprire uffici distaccati su tutto il territorio.

Articolo 2 Scopi

La Fondazione ha come finalità la promozione di attività di ricerca scientifica, studio e formazione. 2.2. In particolare,la fondazione  si propone: a) la valorizzazione e la conservazione del patrimonio di conoscenze scientifiche , di casi e dati clinici raccolti da Silvio Buzzi tramite la sua lunga attività di ricercatore; b) la promozione e la prosecuzione delle attività di ricerca di Silvio Buzzi legate all’utilizzo farmaceutico del CRM197 in ambito oncologico, cardiovascolare e di ogni altro possibile impiego terapeutico, tramite: - progettazione e attuazione di adeguati trials clinici; - promozione di tutte le attività e iniziative (corsi, attività formative, convegni, seminari nelle discipline di sua competenza, sia direttamente, sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati ai quali può anche aderire,istituzione di centri di ricerca, gruppi di studio) volte alla diffusione ( con tutti i mezzi di comunicazione web, stampa, radio, tv, video nastri, pellicole, comunicazioni telematiche ecc..) della conoscenza e dell’interesse nei confronti della molecola CRM197 e della sua applicazione a scopo terapeutico anche per assicurare una condivisa e cosciente scelta di cura e, in generale, a promuovere il progresso scientifico, sociale e culturale; tutte le attività di ricerca e quelle correlate verranno indirizzate, quindi, in via preferenziale verso le nuove metodologie di cura, diagnosi e prevenzione dei tumori, delle malattie cardiovascolari e delle altre patologie  di interesse etico e sociale; - promozione di iniziative a sostegno della nuova imprenditorialità originata dalla ricerca e della valorizzazione economica dei risultati della ricerca anche attraverso la tutela brevettale; c) il reperimento di fondi e successiva erogazione di borse di studio a favore di studenti che si dedichino allo studio e all’approfondimento della ricerca stessa nonché organizzazione di soggiorni di studio per ricerca e aggiornamento presso centri qualificati nazionali e internazionali; d) di favorire l’incontro fra tutti coloro che possono fornire apporto di idee e di ogni altro contributo e sostegno all’attività della fondazione; e) di promuovere iniziative editoriali e pubblicazioni di qualsiasi tipo e natura attinenti gli scopi della fondazione; f) sensibilizzare l’opinione pubblica su quelle che sono le reali difficoltà della ricerca scientifica; g) sensibilizzare l’opinione pubblica su tutte le forme di prevenzione attuabili sia in campo oncologico sia nei confronti delle altre più diffuse malattie che affliggono la collettività; h) la promozione della raccolta di fondi e la richiesta di contributi pubblici e privati, locali, nazionali, europei ed internazionali, da destinare agli scopi della fondazione. 2.3. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strumentali, connesse od accessorie. 2.4. La Fondazione  realizza il proprio scopo direttamente ovvero attraverso l’ausilio di Fondazioni, Associazioni, Enti di ricerca, Istituti o Università, ospedali pubblici e privati. A tal fine la Fondazione puo’ raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d’interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 3 Attività direttamente connesse

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all’articolo 2 del presente statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; b) amministrare e gestire i beni dl cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all’articolo 2 del presente statuto; d) sostenere progetti di ricerca e iniziative in armonia con le finalità della fondazione ma promosse da altri soggetti; e) concludere accordi  di collaborazione con strutture sanitarie nazionali ed internazionali, con Enti pubblici o privati per promuovere e attivare la ricerca scientifica e istituire centri di studi, banche dati informatizzate, monitoraggi della popolazione anche a livello internazionale; f) divulgare i risultati della ricerca scientifica a livello nazionale ed internazionale; f) raccogliere i dati statistici derivanti dalla ricerca scientifica, dall’esperienza clinica e dai risultati farmacologici su larga scala per ottimizzare gli interventi sul territorio interessato; g) al fine di conseguire le sue finalità ha facoltà di chiedere il patrocinio di autorevoli istituzioni nazionali o internazionali (e di candidarsi a provider ECM)e di chiedere la consulenza, anche a pagamento, di professionisti; h) la Fondazione ha facoltà di istituire appositi comitati scientifici e gruppi di lavoro coordinati dal presidente; i) La Fondazione ha facoltà di svolgere ogni altra attività di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 Vigilanza

La Fondazione e’ soggetta all’attività di vigilanza posta in essere dalle Autorità competenti ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia. Articolo 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto: dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, Fondatori, Partecipanti istituzionali e Sostenitori; dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall’Unione Europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati; dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e Sostenitori; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre il Consiglio d’Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili. La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori Promotori; Fondatori; Partecipanti Istituzionali; Sostenitori. I fondatori, i partecipanti istituzionali ed i sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato e sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Articolo 9 Fondatori Promotori Sono Fondatori Promotori le persone fisiche che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. In caso di decadenza dalla qualifica di alcuno dei Fondatori Promotori, quelli superstiti procederanno con deliberazione assunta a maggioranza, alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori Promotori, scelto, preferibilmente, tra persone che siano tra i Fondatori da almeno tre anni ed in regola con il versamento dei contributi dovuti. E’ fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni, anche testamentarie, del Fondatore Promotore decaduto. Qualora i Fondatori Promotori superstiti non intendano accettare la designazione effettuata, tale determinazione dovrà essere motivata.

Articolo 10 Fondatori

Possono divenire Fondatori le persone fisiche o giuridiche che si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 Partecipanti Istituzionali

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’Amministrazione. I Partecipanti Istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Partecipanti Istituzionali dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 12 Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il proprio contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 13 Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti Istituzionali ovvero Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all’estero.

Articolo 14 Esclusione e recesso

Il Consiglio d’Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l’esclusione di Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: - trasformazione, fusione e scissione; - trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; - ricorso al mercato del capitale di rischio; - estinzione; - apertura di procedure di liquidazione; - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. I Fondatori, i Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori Promotori, ovvero le persone designate ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. Articolo 15 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione con cariche che si intendono a titolo gratuito: Il Consiglio d’Amministrazione; Il Comitato esecutivo di gestione; Il Presidente della Fondazione; Il Comitato Scientifico, ove istituito; L’ Organo di Consulenza Contabile.

Articolo 16 Consiglio d’Amministrazione

Il Consiglio d’Amministrazione è composto in un numero variabile di membri da un minimo di tre ad un massimo di sette. La composizione sarà la seguente: - la maggioranza dei consiglieri sono scelti e nominati tra i Fondatori Promotori, con deliberazione comune assunta a maggioranza. I Fondatori Promotori, nell’ambito dei membri di loro spettanza, potranno ogni triennio rinnovare nella carica la maggioranza dei componenti nominati, e così in perpetuo; - gli altri membri sono nominati tra i Fondatori dai membri come sopra designati; Il Consiglio potrà cooptare fino ad altri tre membri, scegliendoli tra i Partecipanti Istituzionali ed i Sostenitori. In tal caso il numero di componenti del Consiglio dì Amministrazione potrà essere aumentato fino ad un massimo di dieci membri. I membri del Consiglio d’Amministrazione restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati. Il Consiglio d’Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ad operare con la presenza della maggioranza dei Fondatori Promotori. Il membro del Consiglio d’Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d’Amministrazione. Il Consiglio d’Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima, In particolare provvede a: - stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto; - predisporre e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo; - predisporre e approvare il regolamento della Fondazione, ove ritenuto opportuno; - eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione; - delegare specifici compiti ai Consiglieri; - nominare, ove opportuno, il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell’incarico; - nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Scientifico; - nominare l’organo di consulenza contabile; - nominare Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori; - determinare, anche annualmente, la misura minima e la forme del contributo a carico dei Fondatori Promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti Istituzionali e dei Sostenitori; - deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi; - deliberare eventuali modifiche statutarie; - deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio; - provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati; - predisporre e approvare i programmi e gli obiettivi; - individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione; - svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta all’anno d’iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all’informazione di tutti i membri. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri rappresentanti i Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l’approvazione del bilancio, l’approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori. In caso di parità prevale il voto dì chi presiede. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata all’interno dello stesso Consiglio. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

Articolo 17 Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio d’Amministrazione al proprio interno. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Presidente ha l’obbligo dì convocare almeno una volta l’anno i Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell’attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, da un Consigliere dal medesimo designato.

Articolo 18 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio d’Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell’ambito delle materie d’interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all’attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza. Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto il verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario. Articolo 19 Organo di consulenza contabile

L’organo di consulenza contabile è un organo monocratico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scegliendo tra persone, iscritte nel registro dei Revisori Contabili. L’Organo di consulenza contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. L’Organo di consulenza contabile può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione. L’Organo di consulenza contabile resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Articolo 20 Scioglimento

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, che ne nomina il Liquidatore, ha l’obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a enti, partiti o associazioni che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione, sentito l’organismo di controllo di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge medesima. I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. Articolo 22 Norma transitoria Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.